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Statuto CO.N.P.I.A.I.

Articolo 1 - Denominazione
È costituita l'associazione nazionale così denominata: Coordinamento Nazionale Piccole e Medie Imprese Ascensoristiche Indipendenti, abbreviata con la sigla CO.N.P.I.A.I.

Articolo 2 - Sede
Il CO.N.P.I.A.I. ha la propria sede sociale in Roma, via Cola di Rienzo n°265, e potrà variare la sede legale, istituire uno o più uffici operativi, sedi secondarie, di rappresentanza, domiciliazioni e simili, previa delibera dell' AN, senza alcuna modifica del presente statuto.

 

Articolo 3 - Scopi e Finalità
L'associazione CO.N.P.I.A.I. non ha scopo di lucro e la sua durata e illimitata; essa è neutrale dal punto di vista politico e religioso e persegue i propri scopi mantenendo libera autonomia. I fondi del CO.N.P.I. A.I. possono essere utilizzati soltanto ai fini statutari.

Scopi e finalità del CO.N.P.I.A.I. sono:

1. Tutelare e difendere gli interessi di carattere generale e collettivo delle imprese associate, migliorarne la qualità e professionalità e favorirne lo sviluppo culturale tecnico ed economico, anche promuovendo iniziative volte a stimolare l'adozione di sistemi di gestione qualità ed affidabilità dei prodotti e servizi forniti, quali la certificazione in base alle norme ISO 9000 od alle Direttive dell'Unione Europea.


2. Promuovere e favorire posizioni di interesse comune tra le imprese associate, con scambi di opinioni e di informazioni, creando così una migliore qualificazione imprenditoriale, nonché favorire la solidarietà tra le stesse, adoperandosi per conciliare eventuali contestazioni e dissensi.


3. Risolvere i problemi del settore e stimolare e favorire il miglioramento dell'immagine e della corretta comunicazione verso gli utenti.


4. Promuovere e favorire posizioni di interesse comune con altri organismi, enti, fondazioni economiche merceologiche, tecnologiche, sociali e culturali, anche con la creazione di accordi specifici e/o altre forme di collaborazione ritenute più opportune


5. Adoperarsi per la costituzione di specifiche infrastrutture di tecnici e specialisti, al fine di:

Studiare le problematiche di interesse, raccogliendo elementi, notizie, informazioni e dati utili per le attività, trasmettendo informazioni adeguate e complete per migliorarne la conoscenza da parte del CO.N.P.I.A.I. che a sua volta li trasmetterà alle imprese associate, suggerendo le linee di strategia aziendale da attuare nel campo tecnico, economico e sociale

Proporre e perseguire obiettivi concreti intervenendo nella creazione o negoziazione di Leggi, Direttive, regolamenti, convegni, incontri ecc. che coinvolgano gli interessi, non solo economici, delle imprese associate

Stabilire e mantenere relazioni con ogni istituzione, ente ed ufficio pubblico e privato per poter perseguire gli obiettivi associativi, collaborando con gli stessi. Tutto ciò in relazione ad Istituzioni, Enti ed Uffici di carattere amministrativo, legislativo e sociale

Promuovere e favorire qualsiasi altra iniziativa concreta, volta alla difesa e alla tutela degli interessi delle imprese associate, quali a titolo esemplificativo studi e ricerche di mercato, acquisto di pezzi di ricambio, di impianti completi, ricerche nei settori tecnico, scientifico ed organizzativo, nonchè di componenti ed attività di marketing e pubblicità

Fare quant'altro utile e opportuno per la difesa e maggiore efficacia degli obiettivi delle imprese associate.

Articolo 4 - Requisiti
Possono divenire membri effettivi del CO.N.P.I.A.I. artigiani e piccole / medie imprese indipendenti, con l'esclusione di concessionari / rappresentanti / loro mandatari di grandi aziende, imprese multinazionali e loro partecipate (direttamente o indirettamente), aventi sede legale od operativa in Italia che svolgano attività di vendita, installazione e manutenzione riparazione e trasformazione di ascensori nel senso definito della 95/16/CE ed altre eventuali Direttive applicabili al prodotto, incluse scale mobili, montacarichi, tapis-roulants, ecc.
Possono divenire membri aderenti al CO.N.P.I.A.I. costruttori di impianti completi e/o componenti degli stessi,
nonché progettisti od altri Enti / Organizzazioni / Aziende, che non siano partecipati direttamente o indirettamente da imprese multinazionali. Tali membri aderenti non avranno diritto di voto e non potranno ricoprire cariche elencate nell'art. 12.La loro ammissione con la indicazione di diritti e doveri, anche di natura contributiva, sarà di volta in volta regolata dal Consiglio Direttivo (di seguito denominato CD).
La decisione circa l'ammissione a membro, spetta al CD sentito il Coordinatore Regionale, al quale vanno indirizzate per iscritto le relative domande contenti la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, nonché ogni altro dato utile alla loro identificazione.
L'ammissione od il diniego sono ratificate dalla prossima riunione del CD, con maggioranza semplice; all'atto
dell'ammissione il nuovo membro dovrà versare, pena la decadenza, la somma corrispondente all'annualità in corso, fissata preliminarmente dall'Assemblea Nazionale (di seguito AN ). Il CD potrà comunque esentare dai suddetti pagamenti, o fissare somme di ingresso o contributi annuali ridotti per tutti i membri.

Articolo 5 - Diritti
L'adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti per le imprese ad essa associate:

1. Partecipare alle attività promosse dal CO.N.P.I.A.I. e dagli atti sociali.


2. Esercitare il diritto di voto mediante la nomina di un proprio rappresentante, con l'esclusione dei membri aderenti citati all'Articolo 4) precedente.


3. Utilizzare gratuitamente (solo per i membri effettivi) il marchio e il logo dell'Associazione nella propria pubblicità, stampati, carta da lettere e simili, nelle forme e nelle modalità stabilite dal CD. L'utilizzo di tali marchi / logo associativi da parte dei membri aderenti, sarà subordinato al pagamento di diritti, nelle forme e modalità stabilite dal CD.

Articolo 6 - Obblighi
L'adesione al CO.N.P.I.A.I. comporta i seguenti obblighi per i membri effettivi ed aderenti :

1. Osservare il presente Statuto, nonché le sue disposizioni attuative e regolamentari.


2. Osservare le deliberazioni degli organi dell'Associazione.


3. Rispettare gli obblighi contributivi.


4. Astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e degli interessi generali degli associati.


5. Fornire la propria collaborazione a studi e statistiche ritenute necessarie o utili, svolte nell'interesse delle aziende associate, fermo restando che l'Associazione gestirà con la massima riservatezza le notizie e le informazioni che le perverranno e le utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi sociali.


6. Evitare atti o comportamenti che possano essere causa di danno anche soltanto di natura morale, per le imprese associate e che possano configurarsi quali ipotesi di concorrenza sleale.

Articolo 7 - Decorrenza dell'Ammissione e Recesso
La qualità di membro del CO.N.P.I.A.I decorre dalla data di ammissione e scade, salvi rinnovi previsti nel presente Statuto, al 31 Dicembre dell'anno successivo. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia stata comunicata la volontà di recedere, da inviarsi almeno 6 mesi prima della fine di ciascun anno solare, mediante lettera raccomandata A/R anticipata mezzo fax. Il recesso avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 8 - Sanzioni
Il membro del CO.N.P.I.A.I, effettivo od aderente, che si dovesse rendere inadempiente agli obblighi del presente Statuto o che dovesse infrangere le deliberazioni dell'AN o del CD, sarà passibile delle seguenti sanzioni:

1. Sospensione o decadenza dei delegati che ricoprono cariche direttive o che siano membri del CD, Revisori dei Conti o Probiviri.


2. Espulsione secondo quanto previsto dal successivo Articolo 9.


Le sanzioni sono decise dal CD e prima di tale decisione, il membro sottoposto a sanzione deve avere l'opportunità di illustrare al CD le proprie ragioni, dopo essere stato informato per iscritto dei fatti principali a base della sanzione e delle ragioni che la giustificano. La decisione contenente la sanzione deve specificare i fatti su cui essa si basa e deve essere immediatamente comunicata al membro per lettera AR anticipata via fax. Dal momento della deliberazione della sanzione i delegati del membro espulso non possono più prendere parte all'AN ed al CD.
Contro le deliberazioni di sanzioni emesse dal CD è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 gg. dal ricevimento della suddetta lettera raccomanda, pena la decadenza. Il Collegio dei Probiviri deciderà sui ricorsi a maggioranza semplice senza alcuna formalità od obbligo ed il loro lodo sarà inappellabile.
I contributi o le altre somme già versate dal membro espulso non saranno rimborsate ed ogni altro diritto verrà annullato, compreso quello di utilizzare il marchio ed il logo dell'Associazione.

Articolo 9 - Cessazione della Qualità di Membro
La qualità di membro del CO.N.P.I.A.I si perde :

1. Per disdetta da comunicarsi nei tempi e nei modi di cui al precedente Articolo 7


2. Per recesso volontario a seguito della perdita di uno o più requisiti di cui all'Articolo 4


3. Per il mancato pagamento dei contributi e/o delle altre somme deliberate dal CD e/o dall'AN


4. Per l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione.


5. Per l'espulsione dal CO.N.P.I.A.I. L'espulsione dovrà avere luogo qualora :

Nonostante le diffide, il membro non si conformi alle obbligazioni previste dal presente statuto

Il membro perda uno o più requisiti di cui al precedente Articolo 4 e non provveda a recedere volontariamente

Il comportamento del membro non sia conforme agli interessi dell'Associazione, ovvero, danneggi il CO.N.P.I.A.I od il prestigio dell'Associazione.

Articolo 10 - Contributi
Gli associati sono tenuti a versare i contributi determinati annualmente dall'AN a copertura dei costi e delle spese.
I membri del CO.N.P.I.A. I saranno inoltre tenuti a versare eventuali quote straordinarie finalizzate a specifiche
occorrenze e/o ad iniziative deliberate dal CD ed approvate dall'AN a maggioranza semplice.
Il CD potrà decidere eventuali esenzioni o contributi e/o quote ridotte per determinati membri.

Articolo 11 - FONDO COMUNE
Il fondo comune del CO.N.P.I.A.I. da utilizzarsi per il perseguimento dei fini associativi è costituito :

Dai contributi annuali di cui al precedente Articolo 10

Dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali

Dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali

Dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo donati al CO.N.P.I.A.I.

Dagli eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari

Dalle somme derivanti da partecipazioni a manifestazioni ed eventi di categoria

Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento del CO.N.P.I.A.I e pertanto, i membri che per qualsiasi motivo cessino di far parte del CO.N.P.I.A.I prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.
Durante la vita del CO.N.P.I.A.I. non possono essere distribuiti ai membri, nemmeno in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Il CD predispone annualmente un bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'AN congiuntamente al bilancio consuntivo dell'anno precedente, completo di relazione approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 12 - Organi del CO.N.P.I.A.I.
Sono organi del CON.P.I.A.I. :

L'Assemblea Nazionale (AN)

Il Coordinamento Nazionale (CN - composto dai Coordinatori Regionali)

Il Consiglio Direttivo (CD)

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Segretario Generale

Il Tesoriere

I Coordinatori Regionali

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Probiviri

Articolo 13 - Nomina dei Coordinatori ed Oorgani del Coordinamento
Ogni Regione elegge tra i propri aderenti un numero di Coordinatori correlato alle proprie necessità.
I Coordinatori Regionali si riuniscono tra di loro ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno 3 di essi, e copia dei Verbali di tali riunioni sarà trasmessa al CD. La carica di Coordinatore Regionale è prestata a titolo gratuito.
Il Coordinamento Nazionale è composto dai Coordinatori Regionali (nel caso di più Coordinatori, ogni regione provvederà ad eleggere il suo rappresentante nazionale) e si riunisce almeno una volta all'anno, nei momenti e nei luoghi più confacenti per la sua operatività; in tali riunioni non sono ammesse deleghe. A tali riunioni potranno
partecipare anche i componenti del Consiglio Direttivo. Ad ogni Coordinatore Nazionale sarà erogato un gettone di presenza, a titolo di rimborso spese, nella cifra che verrà fissata dal CD

 

Sono organi del Coordinamento:

I Coordinatori Regionali che coordinano gli aderenti della regione e tengono i contatti con i Coordinatori delle altre Regioni

Il Coordinamento Nazionale composto dai Coordinatori Regionali.

 

Spetta al Coordinatore Regionale:

Mantenere i rapporti con gli aderenti della propria regione, per la conoscenza delle problematiche specifiche, adoperandosi per la oro possibile risoluzione. Per fare ciò, il Coordinatore dovrà dotarsi di una propria struttura che consenta il buon andamento e sviluppo delle attività associative; per tale struttura potrà richiedere anche eventuali fondi spese agli aderenti della propria Regione

Intrattenere rapporti con gli altri Coordinatori Regionali con il fine di scoprire e risolvere problematiche comuni e/o interessare il CD per eventuali situazioni da risolversi in sede Nazionale

Presentare le domande di adesione di nuovi associati, motivandone al CD eventuali incongruenze al presente Statuto

Rendersi disponibile a richieste motivate del CD.

Articolo 14 - Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale (AN) è costituita dai rappresentanti o delegati delle imprese associate in regola con i versamenti dei contributi di cui all'Articolo 10, nonché con i pagamenti di eventuali altre somme dovute. Ciascun associato avrà diritto ad un voto e non potrà avere più di tre deleghe (con l'esclusione dei membri aderenti, che non hanno diritto di voto).
Compito di tale Assemblea è:

1. Eleggere il Presidente


2. Confermare i membri scelti dal Presidente per il CD


3. Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, dei Probiviri e membri supplenti.


4. Approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, congiuntamente alle relazioni di accompagnamento del CD e dei Revisori dei Conti.


5. Discutere le delibere sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione.


6. Discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.


7. Modificare il presente statuto.


8. Sciogliere l'Associazione e nominare i liquidatori.

L'Assemblea potrà inoltre eleggere un Presidente onorario, su proposta del CD, quale riconoscimento per il notevole contributo apportato all'Associazione.
Il Presidente onorario non fa parte del CD e non ha compiti operativi. La carica onoraria prevede inoltre l'esclusione di qualsiasi responsabilità.

Articolo 15 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento od assenza, dal Vice Presidente, almeno una volta l'anno e preferibilmente durante il primo quadrimestre di ogni anno solare; potrà essere convocata in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei membri del CD.
L'AN è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dell'assemblea.
L'avviso dovrà essere inviato alle imprese associate ed a eventuali membri aderenti, mediante lettera raccomandata almeno 4 (quattro) settimane prima del giorno fissato; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 2 (due) settimane con invito via telefax.
Ogni eventuale ulteriore documento necessario per permettere il preventivo esame degli argomenti posti all'ordine del giorno dovrà essere inviato assieme all'invito e/o potrà essere inviato tramite forma elettronica (posta, ecc.).

Articolo 16 - Costituzione e Deliberazione dell'Assemblea Nazionale
L'AN nomina preliminarmente il Presidente dell'Assemblea, che a sua volta nomina un Segretario; il Presidente dell'AN nomina due scrutatori nel caso siano necessarie votazioni; spetta inoltre al Presidente dell'AN di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere del diritto d'intervento e di voto.
Le deliberazione dell'AN vengono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite con le maggioranze previste dall'Articolo 21 c.c., primo comma, anche per le modificazioni dello Statuto.
Le deliberazioni vengono effettuate con voto palese salvo che la Legge richieda la votazione segreta. Per particolari
decisioni e su richiesta di almeno la metà dei presenti, la AN può decidere con votazione segreta.
Per l'elezione del Presidente, dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, la votazione avviene con voto segreto, esprimendo le preferenze su di una scheda predisposta con i nomi dei candidati. Vengono eletti coloro che ottengono più voti.
Le deliberazioni della AN prese in conformità con il presente statuto vincolano il CD e le imprese associate ancorché non intervenute o dissenzienti.

Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo
Il CD è composto da 7 (sette) Consiglieri, scelti dal Presidente tra i soci; tale scelta dovrà essere ratificata dall'AN.
Il CD dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente nomina il Vice-Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
Se per qualsiasi motivo vengono a mancare, durante il biennio, uno o più consiglieri, il CD deve provvedere, entro 60 (sessanta) giorni, con apposita deliberazione, a cooptare un nuovo consigliere o nuovi consiglieri quanti sono i mancanti.
Il consigliere o i consiglieri così cooptati dureranno in carica fino alla data di scadenza del mandato del CD nel quale sono stati cooptati.
Il CD può conferire deleghe per determinate competenze e materie di interesse generale sia al Presidente sia al Vice Presidente sia a consiglieri incaricati sia a gruppi di lavoro e/o comitati per lo studio di determinati argomenti, per i quali la delega dura il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito.
Per le varie attività del CO.N.P.I.A.I. sia il Presidente che tutti gli altri membri del CD prestano la loro opera a titolo gratuito, ed hanno diritto al rimborso delle spese. Potranno inoltre essere attivate polizze per la copertura delle responsabilità (anche economiche) legate agli incarichi pro-tempore assunti dai membri del consiglio e dal Presidente.

Articolo 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il CD si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi ed inoltre quando lo ritenga opportuno il Presidente, o quando ne facciano richiesta motivata al Presidente almeno due terzi dei suoi componenti.Il CD è convocato dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente.La convocazione è fatta mediante avviso scritto spedito per fax o lettera raccomandata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata.
In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 7 (sette) giorni con invito per fax.
L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché dell'ordine del giorno dettagliato della riunione. Tale riunione potrà avvenire anche tramite servizi telematici (videoconferenze, newsgroup, ecc.)
Il CD è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le riunioni del CD sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, od in mancanza anche del Vice presidente dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti. Funge da segretario il Segretario Generale ed in sua assenza od impedimento la persona designata dalla maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del CD sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal segretario.
Copia di tale verbale è inviata a tutti i membri del CD entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è tenuta la riunione.
I membri del collegio dei revisori potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del CD ed a prenderVi parte quali uditori, senza diritto di voto. Il CD potrà altresì decidere di invitare a partecipare alle proprie riunioni, in qualità di uditori e senza diritto di voto, anche altri Associati.

Articolo 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Spetta al CD:

Conferire eventuali mandati particolari a singoli consiglieri, comitati, gruppi di lavoro e/o consulenti

Elaborare il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'AN nonché dirigere l'esecuzione delle attività del CO.N.P.I.A.I. approvate dall'AN

Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, alla fine di ogni esercizio finanziario

Richiedere la convocazione dell'AN, quando ne sia stata fatta richiesta da almeno 2/3 dei membri del CD

Fissare o indicare le somme ed i contributi straordinari dovuti al CO.N.P.I.A.I.

Vigilare per l'osservanza dello Statuto

Dettare norme interne di organizzazione ed esercitare tutte le funzioni e poteri che non siano espressamente riservati all'AN.

Il CD stabilisce le proprie regole di funzionamento in piena autonomia.

Articolo 20 - Il Presidente
La rappresentanza del CO.N.P.I.A.I. spetta al Presidente ovvero, in sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente, ciascuno individualmente.
Spetta al Presidente o, in sua assenza ed impedimento, al Vice Presidente:

Vigilare per il raggiungimento dei fini del C.O.N.P.I.A.I.

Concordare con il CD gli ordini del giorno delle riunioni, nonché fissare e convocare le riunioni dell'AN e del CD

Dare esecuzione alle delibere adottate dall'AN e dal CD coordinando il lavoro degli altri membri / gruppi di lavoro / comitati

Sottoscrivere, congiuntamente al Segretario Generale, i Verbali delle riunioni del CD

Facilitare le comunicazioni e circolazione di notizie ed informazioni fra le imprese associate. Nel caso di dimissioni del Presidente in corso di mandato, ovvero di assenza od impedimento perdurante e definitivo e fino a quando il nuovo Presidente non sia stato nominato dall'AN nella più prossima Assemblea, egli sarà sostituito per l'ordinaria amministrazione dal Vice-Presidente.

Articolo 21 - Il Segretario Generale
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente, nell'attuare le disposizioni.
Egli sovrintende gli uffici e servizi del CO.N.P.I.A.I. ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi e finalità del CO.N.P.I.A.I., alfine di assicurare il necessario coordinamento generale delle attività stesse.
Ed in particolare spetta al Segretario Generale:

Redigere i verbali delle riunioni del CD.

Assistere il presidente nella preparazione degli ordini del giorno e delle altre attività.

Custodire e tenere in ordine i libri sociali (eccetto quelli contabili) i documenti ed i sigilli e timbri del CO.N.P.I.A.I.

Sottoscrivere, congiuntamente al Presidente, i verbali delle riunioni del CD.

Redigere i rapporti annuali ed i programmi delle attività ed i documenti necessari.

Ricevere le domande di adesione di nuovi membri.

Il Segretario Generale può partecipare alle riunioni degli eventuali comitati e/o gruppi di lavoro del CO.N.P.I.A.I.

Articolo 22 - Il Tesoriere
Il Tesoriere sovrintende, in conformità ai bilanci di previsione ed alle direttive del CD, all'amministrazione ed a tutti gli atti della gestione economica e finanziaria del CO.N.P.I.A.I. La tenuta della contabilità sarà affidata a consulenti e/o servizi, nominati dal CD. L'esercizio finanziario chiude al 31/12 di ogni anno.Il Tesoriere riferisce al CD in materia di bilanci consuntivi e di previsione. In particolare egli:

Sovrintende la contabilità del CO.N.P.I.A.I.

Interviene in tutte le operazioni di natura economica e finanziaria.

Dà esecuzione agli ordini di pagamento emessi dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal VP.

Redige le bozze di bilanci consuntivi e preventivi annuali che sottopone al CD con congruo anticipo.

Tiene l'inventario dei beni del CO.N.P.I.A.I.

Articolo 23 - Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri. L'elezione dei Revisori avviene in concomitanza
dell'AN e congiuntamente all'elezione del Presidente e dei Probiviri. L'AN provvederà inoltre ad eleggere due membri supplenti, nel caso vengano a mancare uno o più dei membri del Collegio durante il periodo del mandato.
I Revisori dei Conti durano in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
Essi eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio. I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria del CO.N.P.I.A.I. e possono assistere alle riunioni del CD senza diritto di voto. Essi accertano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e redigono la propria relazione al bilancio annuale; accertano la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il CD deve inviare ai Revisori dei Conti, almeno un mese prima dell'AN, copia dei bilanci e delle relazioni elaborati dal CD stesso.

Articolo 24 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri. L'elezione dei Probiviri avviene in concomitanza dell'AN e congiuntamente all'elezione del Presidente e dei Revisori dei conti. L'AN provvederà inoltre ad eleggere due membri supplenti, nel caso vengano a mancare uno o più dei membri del Collegio durante il periodo del mandato.
I Probiviri durano in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
Essi eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri decide con la maggioranza semplice dei suoi componenti e senza alcuna formalità. Il lodo emesso è inappellabile (il voto del Presidente del Collegio è uguale a quello degli altri probiviri) ed è competente per le decisioni riguardanti:

La risoluzione di controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti attuativi

La risoluzione di controversie relative alla legittimità e regolarità delle delibere degli organi istituzionali dell'Associazione, quando queste ultime abbiano risvolti o riflessi sulle attività e finalità del CO.N.P.I.A.I.

La risoluzione di controversie, anche su istanza di una sola delle parti interessate, in materia elettiva organizzativa e/o avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui ai precedenti Articolo 5 (cinque) e 6 (sei)

La risoluzione di controversie di qualunque altra natura che trovino comunque fondamento nelle regole associative del CO.N.P.I.A.I. e che non si siano potute definire bonariamente

La risoluzione di controversie tra gli Associati e gli Organi Associativi o tra gli Organi stessi.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte sulla base delle norme del presente Statuto. Esso giudicherà "ex bono et aequo", ed il lodo sarà inappellabile.
Il Collegio dei Probiviri decide anche sulle violazioni contestate agli Organi Associativi, ivi compresi i loro membri.
Le norme di procedura per il giudizio vengono liberamente scelte e determinate dal Collegio dei Probiviri, tenendo presente il principio del contraddittorio e della condanna alle spese della lite per il soccombente.
Le norme di procedura per il giudizio adottate, saranno comunicate in anticipo alle parti nelle forme ritenute più
opportune.
La carica di Proboviro è gratuita, ed è previsto il rimborso delle spese.

Articolo 25 - Modifiche allo Statuto
Le modifiche al presente statuto sono deliberate in sede di AN straordinaria con la maggioranza di cui al precedente Articolo 16 (sedici).
Alle imprese associate che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche statutarie adottate, è consentito il diritto di recesso con le formalità di cui al precedente Articolo 7 (sette) da notificare entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione della modifica.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 26 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento del CO.N.P.I.A.I. deve essere deliberato dall'AN in sede straordinaria. Tale AN è convocata quando lo scioglimento dell'Associazione viene chiesto da almeno i due terzi degli associati.
L'AN straordinaria per lo scioglimento, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi. Nel caso di scioglimento l'AN nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di 3 (tre) componenti, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Le eventuali attività residue possono essere devolute ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità o beneficenza.

Articolo 27 - Disposizioni Finali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni della Legge Italiana vigente.
Amalfi (SA), 25 Ottobre 2002

 

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